STATUTO

STATUTO2024-03-25T12:28:46+01:00

Statuto SIM

ART. 1 (DEFINIZIONE)

La Società Italiana di Microbiologia, indicata negli artt. a seguire con l’acronimo SIM, è una libera associazione, senza fini di lucro, che riunisce i cultori delle varie branche delle discipline microbiologiche. La SIM (scienza dei microbi: alghe, batteri, funghi, protozoi, virus e parassiti) ha una lunga tradizione associativa che risale al 2 aprile 1962, data del suo primo atto costitutivo.
La SIM non persegue fini di lucro e non svolge attività commerciali, ad eccezione di quelle necessarie per gli eventi di formazione e promozione delle conoscenze. I suoi Soci non percepiscono alcuna forma di dividendo o altro beneficio derivanti dalla gestione societaria. Essa deve pertanto considerarsi come ente non commerciale, ai sensi dell’ex articolo 87, comma 1, lettera “c” del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (oggi articolo 73).
La SIM ed i suoi legali rappresentanti dichiarano piena autonomia ed indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

ART. 2 (SEDE)

La sede della Società è attualmente fissata dal Presidente presso lo studio commerciale e tributario Mattei-Bonanni e Associati, Piazza Bologna 1 – 00162, Roma, riservandosi la facoltà di spostarla in altro luogo per ragioni organizzative o di opportunità.

ART. 3 (FINALITA’)

L’Associazione si propone di:

  • contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo delle Scienze Microbiologiche, anche mediante l’erogazione di premi, borse di studio, assegni di ricerca o simili;
  • associare i cultori delle Scienze Microbiologiche riunendo tutti i Microbiologi, Ricercatori, Docenti, Professionisti, esperti delle diverse aree della Microbiologia, inclusi tutti i professionisti che esercitano, anche se in via non esclusiva, specifica attività nell’area interprofessionale che la SIM rappresenta;
  • riunire senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto appartenenti alla disciplina specialistica Microbiologia, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nell’area interprofessionale che la SIM rappresenta;
  • promuovere ed incoraggiare gli studi delle Scienze Microbiologiche;
  • indire congressi, convegni e corsi di aggiornamento per le discipline microbiologiche;
  • favorire i rapporti culturali nazionali ed internazionali nel campo delle Scienze Microbiologiche;
  • tenere rapporti con le Associazioni a carattere scientifico che coltivino interessi affini;
  • fornire le necessarie competenze e consulenze agli organi nazionali, regionali e locali per l’organizzazione ed il coordinamento di ogni iniziativa nei settori di interesse microbiologico;
  • costituire un punto di incontro e di supporto per tutte le Scienze Microbiologiche (Microbiologia Clinica, Generale, Biotecnologica, Farmaceutica, Alimentare, Agraria, Veterinaria) al servizio della salute;
  • recepire integralmente far proprie tutte le direttive e quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 31. 05.2004, pubblicato nella G.U. del 2.07.2004;

Per realizzare le suelencate finalità la SIM si impegna a:

  • curare la divulgazione delle conoscenze nell’ambito delle Scienze Microbiologiche anche promuovendone l’inserimento nei programmi di insegnamento pre e post-universitario;
  • prendere le necessarie iniziative nel campo editoriale;
  • fare propria la dichiarazione Europea per la Microbiologia prodotta dalla Federazione delle Società di Microbiologia d’Europa (FEMS) nel 2003;
  • predisporre e regolamentare l’impiego di sistemi di verifica del tipo e della qualità di tutte le attività svolte a fini formativi.
  • pubblicare annualmente sul sito web dell’Associazione www.societasim.it il report dell’attività scientifica effettuata nell’anno, come previsto dall’art. 2 comma 2, lettera h) del DM 2 agosto 2017.

La SIM non prevede in alcun modo, tra le finalità istituzionali, la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

ART. 4 (SOCI)

Possono essere Soci sia persone fisiche sia Enti o Associazioni, interessate allo studio nel campo delle Scienze Microbiologiche. Possono essere ammessi tutti i soggetti appartenenti alla disciplina specialistica che operano nei settori di attività delle strutture dell’Università, del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale.La Società è costituita dalle seguenti categorie di Soci: ordinari, onorari, sostenitori.

  • Soci ordinari
    Possono chiedere di diventare Soci ordinari i cultori in possesso di titoli comprovanti un interesse e/o una documentata esperienza professionale per una qualsivoglia branca nel campo delle Scienze Microbiologiche. I Soci ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
  • Soci onorari
    Possono essere nominati Soci onorari, con le modalità stabilite nel regolamento, coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo delle Scienze Microbiologiche.
  • Soci sostenitori
    Possono chiedere di diventare Soci sostenitori le persone, gli Enti, le Associazioni e le Aziende che condividono e siano interessati a sostenere gli scopi della SIM. I Soci sostenitori non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione; godono di tutti gli altri diritti

ART. 5 (DECADENZA DA SOCIO)

La perdita della qualità di Socio avviene per i seguenti motivi:

  • dimissioni, da inoltrare per iscritto al Segretario Generale;
  • mancato versamento della quota sociale per un biennio dopo due solleciti;
  • pronuncia del Collegio dei probiviri causata da motivi deontologici, per sopraggiunti conflitti di interesse lesivi dell’autonomia e dell’indipendenza della SIM, per aver agito in contrasto con le finalità e gli interessi dell’Associazione o per aver riportato condanne penali. L’esclusione dall’Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti presenti.

ART. 6 (ORGANI)

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7 (ASSEMBLEA)

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’art.4.Compiti dell’Assemblea sono:

  • approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
  • eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • determinare gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • approvare proposte di massima relative ai programmi di attività dell’Associazione;
  • eleggere i Soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno;
  • approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, dando indicazione della sede e dell’ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (anche per via telematica), di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione. L’Assemblea ordinaria ha luogo, preferibilmente, in concomitanza con lo svolgimento del Congresso Nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento.

In via straordinaria, l’Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, secondo le modalità previste nel regolamento.

Le delibere dell’Assemblea avvengono di norma con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti (in riunione fisica o telematica), salvo casi specifici previsti dallo Statuto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni Socio non potrà avere più di due deleghe.

Di ogni assemblea viene redatto un sintetico ma completo verbale da parte del Segretario Generale.

I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci.

ART. 8 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione ed alla attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea.Il Consiglio Direttivo è composto da 18 membri eletti, a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche i Past-President, il Coordinatore del Collegio dei Docenti e il referente/i referenti delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia nominati dal Collegio dei Docenti in concerto con il Consiglio Direttivo della SIM.

Nel Consiglio Direttivo sono eleggibili/eletti i rappresentanti delle diverse aree culturali nelle quali sono articolate le Scienze Microbiologiche: Microbiologia Medica, Generale, Biotecnologica, Farmaceutica, Alimentare, Ambientale, Agraria, Veterinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I membri eletti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

E’ fatto obbligo a tutti i membri degli Organi societari di dichiarare eventuali conflitti di interesse presenti al momento di assumere la carica o insorti dopo la nomina e, se del caso, dichiarare la propria ineleggibilità o autosospendersi. Diversamente l’esclusione dalla carica avverrà come per la decadenza da Socio (art. 5).

E’ esclusa qualsiasi forma di retribuzione per le cariche sociali.

I legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori non debbono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della SIM.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed in particolare, svolge le seguenti funzioni principali, che esercita collegialmente:

  1. guidare ed amministrare la Società;
  2. proporre all’Assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
  3. curare i rapporti con le strutture sanitarie nazionali e con le altre Associazioni scientifiche interessate alla Microbiologia;
  4. eleggere il Presidente e su proposta di quest’ultimo eleggere 2 Vicepresidenti, un Segretario Generale e un Tesoriere;
  5. promuovere la costituzione delle Sezioni Regionali/Territoriali e, quindi, coordinare, valutare, approvare le loro attività e nominare i delegati regionali/territoriali con le modalità stabilite dal Regolamento;
  6. dare attuazione alle eventuali deliberazioni di contenuto disciplinare adottate dal Collegio dei Probiviri;
  7. coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull’attività della Società, da sottoporre all’Assemblea;
  8. approvare la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea;
  9. proporre all’Assemblea i nominativi degli eventuali Soci onorari;
  10. stabilire l’ammontare della quota sociale;
  11. adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi della Società;
  12. tenere i rapporti e favorire iniziative sinergiche con i Collegi dei Docenti di Area Microbiologica e con la Conferenza permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (anche per via telematica), di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno.

In caso di necessità, è possibile che il Consiglio Direttivo si svolga per via telematica. Per la validità della convocazione telematica restano in vigore le stesse regole valide per la convocazione fisica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni s’intenderà approvata la decisione alla quale avrà aderito con il suo voto il Presidente.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e Soci che abbiano particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno; la partecipazione è limitata alla discussione degli argomenti di loro competenza e non dà diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo che si trovassero in situazioni di conflitto di interesse con la SIM hanno l’obbligo di dichiararlo prontamente per i provvedimenti dei caso.

ART. 9 (PRESIDENTE)

Il Presidente è il legale rappresentante della società ed è il garante dell’applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. E’ eletto, a scrutinio segreto, tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto (tre anni).E’ rieleggibile, come il Consiglio Direttivo, per una sola volta consecutiva.

Il Presidente ha le seguenti principali attribuzioni:

  1. propone la nomina di 2 Vice Presidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere, scelti tra i componenti il CD eletto;
  2. convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo;
  3. coordina i lavori del Consiglio Direttivo e cura che vengano attuate le deliberazioni dell’Assemblea;
  4. conferisce deleghe a singoli membri del Consiglio Direttivo per la trattazione di affari determinanti, dandone comunicazione al Consiglio medesimo;
  5. adotta in via d’urgenza ogni iniziativa ritenuta necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi della Società, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo, al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione successiva.

Il Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dai due Vice Presidenti che, volta per volta, su sua indicazione, lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

ART. 10 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Il Collegio dei Probiviri è l’organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. E’ costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall’Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

  • deliberare in merito a controversie tra Soci o tra Soci e la Società;
  • dichiarare e regolare gli eventuali conflitti di interesse;
  • proporre la decadenza dei Soci per motivi deontologici disciplinari e/o di conflitto di interesse;
  • relazionare all’Assemblea, ove lo ritenga necessario od opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture della Società.

ART. 11 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo che controlla e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili della Società. E’ costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall’Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.Compiti dei Revisori dei Conti sono:

  1. controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi della Società;
  2. esprimere all’Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
  3. relazionare all’Assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo;
  4. esprimere parere sull’attività finanziaria delle Sezioni Regionali.

ART. 12 (SEGRETARIO GENERALE)

Il Segretario Generale è proposto dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso (tre anni).Il Segretario Generale:

  1. coadiuva il Presidente nell’organizzazione delle attività della Società;
  2. provvede al costante aggiornamento dell’elenco dei soci e delle loro cariche o attività all’interno della Società;
  3. cura l’elenco delle iniziative nazionali e regionali della Società, con i nomi dei relativi responsabili; conserva ed aggiorna l’archivio della Società;
  4. redige e sottoscrive i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. cura i collegamenti con i Delegati regionali/territoriali.

ART. 13 (TESORIERE)

Il Tesoriere è proposto dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso (tre anni).Il Tesoriere:

  1. è il depositario dei beni della Società e dell’archivio dei documenti contabili;
  2. predispone i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone all’esame del Consiglio Direttivo ed a quello del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. presenta ed illustra all’Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  4. provvede alla riscossione delle quote sociali;
  5. vigila su tutti gli aspetti finanziari della Società, riferendone al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo.

ART. 14 (CARICHE SOCIALI)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio. Coloro che rivestono cariche sociali non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società.

ART. 15 (DELEGATO REGIONALE O TERRITORIALE)

Il Delegato regionale/territoriale rappresenta ufficialmente la Sezione Regionale/territoriale ed ha la seguente principale attribuzione:

  • cura i rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione, attivandosi per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Consiglio medesimo.

ART. 16 (COMITATI E GRUPPI)

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Comitati, composti da Soci, per lo studio di specifici argomenti o per organizzare attività di particolare interesse per la Società su tutto il territorio nazionale. I Soci possono, in ogni caso, costituirsi in Gruppi, aventi finalità di studio in una delle branche delle diverse discipline microbiologiche.E’ specificamente prevista la costituzione di un Comitato Scientifico per la verifica, il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla Comunità Scientifica Internazionale.

ART. 17 (ESERCIZIO SOCIALE)

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dall’inizio di ciascun anno il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati in occasione della prima convocazione utile. In occasione della prima convocazione utile successiva alla chiusura dell’esercizio il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati il conto consuntivo, con conto economico redatto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Consigliere o del Collegio delegati alla verifica dell’attività, ed il conto preventivo.

ART. 18 (PATRIMONIO)

Il fondo patrimoniale è costituito da:

  • eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati a incremento del patrimonio;
  • eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio.

L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

  • con le quote Societarie annuali dei soci;
  • con eventuali residui attivi di incontri formativi, congressi, simposi e altre manifestazioni;
  • con le rendite del patrimonio;
  • con eventuali contributi e donazioni e ogni altro provento destinato all’attività

L’esercizio finanziario e l’anno sociale coincidono con l’anno solare.

Al termine di ogni esercizio, il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all’ approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Ordinaria annuale.

I bilanci annuali, preventivo e consuntivo, devono restare depositati presso la sede della Società a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l’Assemblea. La SIM si fa l’obbligo di pubblicare i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi sul sito istituzionale SIM, così pure gli eventuali incarichi retribuiti.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
E’ esclusa qualunque attività imprenditoriale, fatte salvo quelle necessarie a condurre le attività previste all’articolo 4 (Finalità).

E’ esclusa la possibilità di ricevere contributi economici che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche provenienti attraverso soggetti collegati.

ART. 19 (SCIOGLIMENTO)

La Società può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci ordinari aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell’Assemblea approvata a maggioranza di almeno 2/3 dei Soci ordinari aventi diritto al voto.Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente:

  • dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120– indirà un’Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l’Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti e, per lo scioglimento dell’Associazione, sarà sufficiente una maggioranza di 2/3 dei soci ordinari presenti o rappresentati.
    L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 (MODIFICHE STATUTARIE)

Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci ordinari.Le votazioni per le modifiche statutarie devono avvenire con le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 21 (REGOLAMENTO)

Al presente Statuto deve essere associato un Regolamento esplicativo degli indirizzi generali esposti negli articoli precedenti: il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o dall’Assemblea con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

ART. 22 (NORME TRANSITORIE)

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea.Gli organi sociali vigenti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza stabilita dal precedente Statuto.

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